STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DELL’AFRICA ONLUS”
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art. 1
(denominazione sede)
1. E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “Amici dell’Africa Onlus”.
2. L’Associazione ha sede in provincia di Trento, nel comune di Mezzano – Via IV Novembre, 16 a Mezzano. Essa opera nel territorio della Valle di Primiero e nell’intero ambito provinciale; opera altresì all’estero nei paesi del Terzo Mondo, con particolare riferimento agli Stati dell’AFRICA.
Art. 2
(natura e limiti)
1. L’Associazione di volontariato “AMICI DELL’AFRICA ONLUS” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della legge nr. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
Art. 3
(Statuto)
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione.
2. Il presente statuto può essere modificato, in sede di Assemblea straordinaria,con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 4
(scopi)
1. L’Associazione di volontariato “AMICI DELL’AFRICA ONLUS” persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e non persegue scopi di lucro.
2. Le specifiche finalità dell’Associazione di volontariato sono:
a) Sensibilizzare l’opinione pubblica locale sulle problematiche economiche e sociali dei Paesi del Terzo Mondo, con particolare riferimento agli Stati africani;
b) Promuovere e realizzare, in ambito provinciale e nazionale, iniziative di solidarietà internazionale e di sostegno allo sviluppo economico delle popolazioni dei Paesi del Terzo Mondo;
c) Favorire la collaborazione con le istituzioni locali e gli Enti preposti allo svolgimento di attività di solidarietà internazionale.
Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
1) Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in favore dei Paesi del Terzo Mondo, con particolare riferimento all’Africa;
2) Predisporre e realizzare progetti di sostegno e miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni del Terzo Mondo, anche mediante la costruzione di strutture ed impianti funzionali ai bisogni delle realtà locali;
3) Attuare programmi di supporto alle iniziative agricole ed artigianali delle popolazioni autoctone dei Paesi del Terzo Mondo, nell’intento di favorire l’autonomia di gestione e la qualificazione professionale degli operatori locali;
4) Organizzare, in ambito provinciale, incontri di conoscenza e di studio sulla storia, sulla cultura e sulla lingua dei Paesi in via di sviluppo;
5) Stipulare rapporti di collaborazione, anche di natura convenzionata, con Associazioni ed Enti, pubblici e privati, interessati alle materie del presente statuto.
Art. 5
(aderenti)
1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividano le finalità.
2. L’ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
L’eventuale diniego deve essere motivato e contro di esso è possibile proporre appello in Assemblea.
3. L’aderente all’Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Associato escluso potrà proporre appello all’Assemblea.
Art. 6
(diritti dei soci)
1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alla vita sociale ed hanno, altresì, diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso agli aderenti delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti stabiliti dallo stesso organo esecutivo.
Art. 7
(doveri dei soci)
1. Gli aderenti all’Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Essi devono condividere l’oggetto sociale e rispettare lo statuto.
2. Il comportamento verso gli altri soci e verso l’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
Art. 8
(Organi)
1. Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
Art. 9
(assemblea)
1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e può essere convocata a richiesta di un quinto degli aderenti.
3. Il presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto ai soci inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.
Art. 10
(validità dell’assemblea)
1. L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti, in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presenti.
2. L’Assemblea svolge i seguenti compiti:
- adotta le linee programmatiche e di attività dell’Associazione;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- elegge le cariche sociali;
- approva le modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
3. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Lo scioglimento dell’Associazione richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
4. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.
5. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 11
(direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri e delibera a maggioranza dei presenti.
2. Il Consiglio direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, elegge al suo interno il Presidente.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
3. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione.
Art. 12
(presidente)
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
3. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’organizzazione.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-presidente.
Art. 13
(risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Organizzazione sono costituite da:
a) beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
b) quote sociali e contributi degli aderenti;
c) contributi di privati o di enti pubblici;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 14
(bilancio)
1. Il bilancio dell’associazione è annuale e coincide con l’anno solare.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’Assemblea per l’approvazione.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 15
(scioglimento)
1. In caso di scioglimento l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la liquidazione, i beni saranno devoluti ad altra organizzazione di volontariato operante in settore analogo.
Art. 16
(rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano la legge quadro nr. 266/1991, nonché le norme del codice civile che regolano le associazioni non riconosciute.